Art. 2 · Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

In vigore dal 13 giu 1991
europee. L', punto II lettera c) è applicabile a decorrere dal 28 marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.(5) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 12.
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