Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
III. All', paragrafo 3, i termini «articoli 3 e 4» sono sostituiti da «articoli 3, 3 bis e 4». III. All'articolo 3 bis: a) al paragrafo 1: 1) al primo trattino, i termini «scade dopo il 31 dicembre 1983» sono sostituiti da «scade, fatto salvo l'ultimo comma, dopo il 31 dicembre 1983»; 2) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente: «- che, quando si tratti del cessionario del premio, non abbia ricevuto un quantitativo di riferimento a norma dell' e/o dell'articolo 6 del presente regolamento;»; 3) la lettera c) è soppressa; 4. il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente: «d) s'impegni, per quanto riguarda il quantitativo di riferimento specifico, a non chiedere di beneficiare di programmi d'abbandono di quantitativi di riferimento fino al termine dell'ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui all'ultimo comma, fino al 1o luglio 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare.»; 5. è aggiunto il comma seguente: «Il produttore: - il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel 1983 o, nel caso di cui al primo comma, primo trattino, nel periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1983 o, se del caso, dopo le date fissate al primo comma, primo trattino, se aveva ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda oggetto del premio di non commercializzazione o riconversione, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 (*) o ai sensi dell' del presente regolamento se lo Stato membro non ha applicato detto articolo 9, paragrafo 2, e che, se si tratta del cessionario del premio, non ha ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell' e/o dell'articolo 6 del presente regolamento, o - che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989 ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1o luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate alle lettere a), b) e d). (*) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.»; b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Il quantitativo di riferimento specifico è determinato dallo Stato membro secondo criteri obiettivi, diminuendo il quantitativo, per il quale è stato conservato o acquisito il diritto al premio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, di una percentuale rappresentativa dell'insieme delle riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all', contemplando in ogni caso una diminuzione di base del 4,5 %, o all'articolo 6. Qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda che è stata oggetto dell'impegno di non commecializzazione o di riconversione a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e c) del presente regolamento o dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88, o ai sensi dell' del presente regolamento se lo Stato membro non ha applicato detto articolo 9, paragrafo 2, il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto del suddetto quantitativo.»; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, dal 1o luglio 1991, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il produttore può comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. In caso contrario, il quantitativo di riferimento attribuito definitivamente è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente e il saldo ritorna alla riserva nazionale. Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale.»; d) il testo del paragrafo 4, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «In caso di vendita o affitto dell'azienda prima della scadenza dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, prima del 1o luglio 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale. In caso di vendita o di affitto di una parte soltanto dell'azienda, una parte del quantitativo specifico di riferimento ritorna alla riserva nazionale. Tale parte è calcolata in funzione della superficie foraggera venduta o affittata secondo modalità da definire conformemente alla procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.»; e) al paragrafo 5, i termini «sesto periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo di riferimento specifico provvisorio» sono sostituiti da «ottavo periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo di riferimento specifico attribuito o aumentato in virtù del presente articolo.»; f) al paragrafo 6, i termini «fino al termine del regime del prelievo supplementare» sono sostituiti da «fino al termine dell'ottavo periodo d'applicazione del regime del prelievo supplementare o, nel caso di cui al paragrafo 1, ultimo comma, fino al 30 giugno 1994, fatta salva la proroga del regime del prelievo supplementare.» III. All'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, i termini «articoli 3 e 4» sono sostituiti da «articoli 3, 3 bis e 4».
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