Art. 7
In vigore dal 3 mag 1991
1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.
L'organismo d'intervento rilascia immediatamente all'aggiudicatario un buono di consegna numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:
a) il quantitativo da consegnare;
b) il termine per la consegna del latte scremato in polvere;
c) il magazzino al quale il burro deve essere consegnato. Si applica l', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1014/68 e gli del regolamento (CEE) n. 625/78.
2. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro i ventotto giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.
Le spese di scarico sulla banchina del magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine prestabilito, il deposito cauzionale di cui all', paragrafo 1, viene acquisito e l'acquisto dei quantitativi residui annullato.
Storico versioni
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