Art. 7

In vigore dal 3 mag 1991
1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara. L'organismo d'intervento rilascia immediatamente all'aggiudicatario un buono di consegna numerato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) il quantitativo da consegnare; b) il termine per la consegna del latte scremato in polvere; c) il magazzino al quale il burro deve essere consegnato. Si applica l', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1014/68 e gli del regolamento (CEE) n. 625/78. 2. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro i ventotto giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata. Le spese di scarico sulla banchina del magazzino sono a carico dell'aggiudicatario. 3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine prestabilito, il deposito cauzionale di cui all', paragrafo 1, viene acquisito e l'acquisto dei quantitativi residui annullato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1158:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo