Art. 3
1. Il concorrente può partecipare alla gara unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
In vigore dal 3 mag 1991
- il latte scremato in polvere offerto deve essere stato fabbricato nel corso dei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nel caso di cui all'allegato III, lettera f), punto 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, tale periodo è fissato a 3 settimane;
- il concorrente deve impegnarsi per iscritto a rispettare il disposto dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 625/78.
2. Gli interessati partecipano alla gara vuoi presentando un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, vuoi ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta.
3. Nell'offerta devono essere indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) il quantitativo offerto e il procedimento di fabbricazione del latte in polvere (spray o roller);
c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, franco deposito, espresso in ecu, con un massimo di due decimali;
d) il luogo dove il latte scremato in polvere è in deposito.
4. L'offerta è valida soltanto se:
a) riguarda un quantitativo minimo di 20 t;
b) è corredata dell'impegno di cui al paragragfo 1;
c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito il deposito cauzionale di cui all', paragrafo 1, per la gara in questione.
5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all', per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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