Art. 5
In vigore dal 3 mag 1991
Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna gara e in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede alla fissazione di un prezzo massimo d'acquisto in funzione dei prezzi d'intervento applicabili.
Si può decidere di non procedere alla gara.
Storico versioni
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