Art. 1

Con effetto dal 1o luglio 1990:

In vigore dal 21 dic 1990
a)gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom sono i seguenti: presidente:53 095 franchi belgi, vicepresidente:34 120 franchi belgi, commissario:22 750 franchi belgi; b)gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti: presidente:53 095 franchi belgi, giudice o avvocato generale:22 750 franchi belgi, cancelliere:20 750 franchi belgi; c)l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom è sostituito da 30 355 franchi belgi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3911 — Con effetto dal 1o luglio 1990: | Portale Normativo