Art. 2

Con effetto dal 1o luglio 1990:

In vigore dal 21 dic 1990
a)gli importi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom sono i seguenti: presidente:22 750 franchi belgi, membri:20 750 franchi belgi, cancelliere:17 645 franchi belgi; b)l'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito da 27 685 franchi belgi.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3911 — Con effetto dal 1o luglio 1990: | Portale Normativo