Art. 1
Con effetto dal 1o luglio 1990:
In vigore dal 21 dic 1990
a)gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom sono i seguenti:
presidente:53 095 franchi belgi,
vicepresidente:34 120 franchi belgi,
commissario:22 750 franchi belgi;
b)gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:
presidente:53 095 franchi belgi,
giudice o avvocato generale:22 750 franchi belgi,
cancelliere:20 750 franchi belgi;
c)l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom è sostituito da 30 355 franchi belgi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3911:oj#art-1