Art. 4

In vigore dal 21 dic 1990
1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quatitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato. Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight». 2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telescritto, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione tailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave. La Commissione chiede alle autorità tailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non possono essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione concluso tra la Comunità economica europea e la Tailandia fintantoché non possano essere presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi. I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite dall'. 3. In deroga al paragrafo 2, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % al massimo i quantitativi coperti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica auto rizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un prelievo massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il prelievo corrispondente all'aliquota integrale e il prelievo effettivamente pagato. Non appena abbia ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, la Commissione prende contatto con le autorità tailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione. La cauzione di cui al primo comma è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo non è accompagnata dall'obbligo di costituire la cauzione relativa al titolo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all' del presente regolamento. Questo titolo è rilasciato alle condizioni stabilite dall', su presentazione di uno o più nuovi titoli d'esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi. Il titolo d'importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture: - Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3879/90 - Supplerende licens, forordning (EØF) nr. 3879/90 artikel 4, stk. 3 - Zusätzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3879/90 - >PIC FILE= "T0048354"> - Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EEC) No 3879/90 - Certificat complémentaire, règlement (CEE) no 3879/90 article 4 paragraphe 3 - Titolo complementare, , paragrafo 3, regolamento (CEE) n. 3879/90 , paragrafo 3 - Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3879/90 - Certificado complementar, nº 3 do artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 3879/90 La cauzione di cui al primo comma è incamerata per i quantitativi per i quali non sia presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa viene incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non abbia potuto essere rilasciato a norma dell', paragrafo 1. Dopo essere stato imputato e visitato dall'autorità competente, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente. 4. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri. Le disposizioni dell', paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si spplicano alle importazioni effettuate nell'ambito dell'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Tailandia.
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