Art. 9

In vigore dal 21 dic 1990
1. Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, mediante telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo: - quantitativi per il quale è richiesto il titolo d'importazione, eventualmente con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»; - nome del richiedente; - numero del titolo d'esportazione presentato che figura nella casella superiore del titolo stesso; - data di rilascio del titolo d'esportazione; - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione; - nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione. 2. Al più tardi alla fine del primo semestre dell'anno successivo, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa. TITOLO III Disposizioni finali
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Art. 9 Regolamento (UE) 1990/3879 | Portale Normativo