Art. 3
In vigore dal 21 dic 1990
1. I titoli d'esportazione emessi nel 1991, nel 1992, nel 1993 e nel 1994 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilasico. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.
Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo «shipped weight» deve essere indicato in cifre e in lettere.
2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
TITOLO II Titoli d'importazione
Storico versioni
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