Art. 17

In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1990, agli importi di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, si applica il coefficiente 3,561285.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1990/3736 | Portale Normativo