Art. 14
In vigore dal 19 dic 1990
1. Con effetto al 15 maggio 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue: >PIC FILE= "T0048204">
2. Con effetto al 1° luglio 1990 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue: >PIC FILE= "T0048205">
3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 restano applicabili.
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