Art. 5
In vigore dal 11 dic 1990
1. Con la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono determinati :
a)le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi «adesione», al fine di prevenire in particolare eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza ;
b)i coefficienti di cui all', paragrafi 2 e 3 ;
c)le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare la fissazione degli importi compensativi «adesione».
2. Le misure idonee a prevenire eventuali sviamenti dei traffici e distorsioni della concorrenza possono essere applicate, per tutto il periodo ritenuto necessario, dopo l'abolizione degli importi compensativi «adesione».
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