Art. 2
1 Per ciascuna campagna di commercializzazione, l'importo compensativo «adesione» è:
In vigore dal 11 dic 1990
per il frumento tenero, pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto all'intervento applicabile in Portogallo ed il pezzo d'acquisto all'intervento applicabile negli altri Stati membri,
per il risone, pari alla differenza fra il prezzo d'intervento applicabile in Portogallo e il prezzo d'intervento applicabile negli altri Stati membri; questa differenza può essere corretta per assicurare che i prodotti presi in considerazione siano paragonabili,
per il riso semigreggio, quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione(7),
per il riso lavorato, quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE,
per il riso semilavorato, quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE,
per le rotture di riso, pari alla differenza fra il prezzo delle rotture di riso constatato sul mercato portoghese e il prezzo d'entrata fissato nella Comunità per questo prodotto.
2. Per i prodotti di cui all', lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili ai rispettivi cereali mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del cereale di base corrispondente.
3. Per i prodotti di cui all'articlo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, gli importi compensativi «adesione» sono derivati da quelli applicabili alle rotture di riso mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo delle rotture.
Storico versioni
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