Art. 3
In vigore dal 11 dic 1990
Negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, gli importi compensativi «adesione» sono riscossi o concessi dal Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3654:oj#art-3