Art. 4

In vigore dal 11 dic 1990
Se il prezzo d'entrata in Portogallo, calcolato conformemente all', è inferiore al prezzo rappresentativo portoghese, all'importazione in Portogallo viene riscosso un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1990/3649 | Portale Normativo