Art. 3
In vigore dal 11 dic 1990
1. Per i prodotti per cui sia stato fissato un prezzo rappresentativo portoghese, il Portogallo segue regolarmente, per i prodotti definiti nelle loro caratteristiche commerciali, l'evoluzione dei corsi medi dei prodotti importati dagli altri Stati membri alle condizioni definite all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
2. Il prezzo d'entrata in Portogallo è calcolato dal Portogallo, ogni giorno di mercato in Portogallo, in base ai corsi rappresentativi, rilevati o riportati alla fase importatore - grossista, delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri.
3. I corsi rappresentativi sono determinati conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
4. Il prezzo d'entrata è pari al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi rilevati per almeno il 30 % dei quantitativi commercializzati nell'insieme dei mercati rappresentativi del Portogallo per i quali sono disponibili corsi, previa detrazione :
dei dazi doganali vigenti,
dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente all'.
Storico versioni
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