Art. 1

In vigore dal 11 dic 1990
1. Se, durante la seconda tappa del periodo di transizione, il mercato portoghese è perturbato da importazioni provenienti dagli altri Stati membri, la Commissione, che delibera su richiesta del Portogallo e secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, può istituire un meccanismo di protezione del mercato portoghese nei confronti di importazioni, provenienti dagli altri Stati membri, di ortofrutticoli per cui sia stato fissato un prezzo di riferimento rispetto ai paesi terzi. 2. La decisione di cui al paragrafo 1 determina il periodo di applicazione di detto meccanismo e i prodotti cui esso è applicabile. 3. Il meccanismo è basato sul raffronto fra un prezzo rappresentativo portoghese, fissato conformemente all', e un prezzo d'entrata in Portogallo, calcolato conformemente all'. Esso è disciplinato dalle disposizioni degli .
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3649 | Portale Normativo