Art. 3

In vigore dal 4 dic 1990
La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista, secondo i casi, all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87(6), le modalità di applicazione del presente regolamento e fissa in particolare i quantitativi ammessi al beneficio dell'. Secondo le stesse procedure e, se necessario, secondo la procedura equivalente prevista dagli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione può decidere che la riscossione dei dazi doganali e degli importi compensativi «adesione» sia sospesa per i prodotti agricoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e spediti verso il territorio delll'ex Repubblica democratica tedesca, sempreché tali prodotti siano contemplati dagli accordi di cui all' del regolamento (CEE) n. 3568/90 e al massimo entro i limiti quantitativi previsti da detti accordi.
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