Art. 2
Per l'applicazione dell'articolo 1, i prodotti
In vigore dal 4 dic 1990
-sono scortati, durante il trasporto, da un documento rilasciato dalle autorità spagnole o portoghesi competenti, il quale attesti la loro provenienza e la loro destinazione all'immissione in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e
-formano oggetto, al momento della dichiarazione di immissione al consumo sul territorio di destinazione, di un attestato di ammissione al beneficio dell', rilasciato dalle autorità tedesche competenti e sono, a partire da tale momento, sottoposti ad un regime di controllo della loro utilizzazione.
Storico versioni
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