Art. 1

In vigore dal 4 dic 1990
1. L'applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione e la riscossione dei dazi doganali sono sospese per le spedizioni verso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dei prodotti vitivinicoli e degli ortofrutticoli di cui all' del regolamento (CEE) n. 1035/72(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90(5), provenienti dalla Spagna e dal Portogallo. La sospensione si limita ai quantitativi medi annui che sono stati oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Repubblica democratica tedesca, dall'altro, negli anni 1987, 1988 e 1989. 2 La sospensione è applicabile soltanto a condizione che detti prodotti siano immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e vengano ivi consumati o sottoposti a trasformazione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3576 | Portale Normativo