Art. 4

In vigore dal 4 dic 1990
1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 può essere decisa l'adozione di misure di adeguamento delle misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3796/81, (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89. 2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente dei succitati regolamenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione dei suddetti regolamenti. Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi di base di tali regolamenti nonché le disposizioni del presente regolamento. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.
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