Art. 2

In vigore dal 4 dic 1990
La Commissione studia a fondo gli accordi di pesca e gli impegni dell'ex Repubblica democratica nell'ambito delle convenzioni internazionali e, entro il 30 giugno 1991, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da proposte appropriate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3571 | Portale Normativo