Art. 3

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue :

In vigore dal 4 dic 1990
a)all'articolo 40, paragrafo 2, l'importo «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu» ; b)nell'allegato II, ai punti I. 1, II. 1 e nell'allegato VI, al punto 1, i termini «e Veneto» sono sostituiti ogniqualvolta dai termini «Veneto e Mecklenburg Vorpommern».
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