Art. 3

In vigore dal 30 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1990 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990 . Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 312 del 27 . 10 . 1989, pag . 6 . ( 2 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1989, pag . 35 . ( 3 ) GU n . L 379 del 28 . 12 . 1989, pag . 20 . ( 4 ) GU n . L 27 del 31 . 1 . 1990, pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 276 del 6 . 10 . 1990, pag . 26 . ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all' del regolamento ( CEE ) n . 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione Periodo dal 3 al 31 dicembre 1990 1.2.3Designazione delle merci Codice NC Periodo // // // Pomodori 0702 00 10 I Lattughe a cappuccio 0705 11 90 I Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio 0705 19 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 11 e 0806 10 15 I Meloni 0807 10 90 I // // // 1.2.3.4 // // // // Designazione delle merci Codice NC Massimali indicativi ( in t ) Periodi // // // // // 1.2.3.4.5Cicorie scarole ex 0705 29 00 5 . 12 _ 16 . 12 . 1990 : _ I // // 17 . 12 _ 31 . 12 . 1990 : 1 000 II // // // // //
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