Art. 3
In vigore dal 30 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 1990 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990 .
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 312 del 27 . 10 . 1989, pag . 6 .
( 2 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1989, pag . 35 .
( 3 ) GU n . L 379 del 28 . 12 . 1989, pag . 20 .
( 4 ) GU n . L 27 del 31 . 1 . 1990, pag . 14 .
( 5 ) GU n . L 276 del 6 . 10 . 1990, pag . 26 .
ALLEGATO
Fissazione dei periodi di cui all' del regolamento ( CEE ) n . 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione
Periodo dal 3 al 31 dicembre 1990
1.2.3Designazione delle merci
Codice NC
Periodo // // //
Pomodori
0702 00 10
I
Lattughe a cappuccio
0705 11 90
I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio
0705 19 00
I
Carciofi
0709 10 00
I
Uve da tavola
0806 10 11 e 0806 10 15
I
Meloni
0807 10 90
I // // //
1.2.3.4 // // // //
Designazione delle merci
Codice NC
Massimali indicativi ( in t )
Periodi // // // // //
1.2.3.4.5Cicorie scarole
ex 0705 29 00
5 . 12 _ 16 . 12 . 1990 :
_
I // //
17 . 12 _ 31 . 12 . 1990 :
1 000
II // // // // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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