Art. 2
In vigore dal 30 nov 1990
1 . Per le spedizioni dei prodotti di cui all' effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7 .
Tuttavia, la comunicazione di cui all', paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente .
2 . Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento ( CEE ) n . 3944/89, relative ai prodotti soggetti ad un periodo II o ad un periodo III, devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi il martedì di ogni settimana, con riferimento alla settimana precedente .
Durante l'applicazione di un periodo I, le comunicazioni devono essere trasmesse una volta al mese al più tardi il 5 di ogni mese relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso,
l'indicazione " nulla ".
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