Art. 9

In vigore dal 27 nov 1990
1 . I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento ( CEE, Euratom ) n . 1182/71 . Tuttavia, l', paragrafo 4, di detto regolamento non si applica per la determinazione del periodo di ammasso come indicato all', paragrafo 3, lettera d ) del presente regolamento o come modificato in conformità dell', paragrafo 3, lettera g ) o del paragrafo 4 seguente . 2 . Il primo giorno del periodo di ammasso è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso . 3 . Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale . 4 . Dopo un periodo di due mesi di ammasso contrattuale, il contraente può ritirare la totalità o una parte del quantitativo di prodotti oggetto del contratto, ma non meno di 5 tonnellate per contraente e per magazzino, oppure, nel caso quantitativo inferiore, l'intero quantitativo restante sotto contratto in un magazzino, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino, il quantitativo dei prodotti, _ abbia lasciato il territorio doganale della Comunità in stato immutato; _ abbia raggiunto in stato immutato la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87; oppure _ sia stato depositato in stato immutato in un deposito di approvvvigionamento riconosciuto in conformità dell'articolo 38 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 . Il periodo di ammasso contrattuale per ogni singola partita destinata all'esportazione scade la vigilia _ del giorno di uscita dall'ammasso o _ del giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione, qualora i prodotti non siano stati spostati . L'importo dell'aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso secondo gli importi fissati ex del regolamento ( CEE ) n . 989/68 . Ai fini dell'applicazione del disposto del presente paragrafo, la prova di esportazione è data conformemente all' del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 . 5 . Ove si avvalga delle facoltà di cui ai paragrafi 3 o 4, il contraente ne informa tempestivamente l'ente d'intervento, prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso; l'ente d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data . Se non viene adempiuto l'obbligo di previa informazione, ma, entro i 30 giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino sono provati, in modo soddisfattorio secondo le autorità competenti, la data di uscita dal magazzino e i quantitativi interessati, _ l'aiuto è concesso, salvo il disposto dell', paragrafo 3, e _ viene incamerato il 15 % della cauzione relativamente al quantitativo interessato, In tutti gli altri casi di inadempimento di tale obbligo _ non viene pagato alcun aiuto per il relativo contratto, e _ viene incamerata integralmente la cauzione per il relativo contratto . 6 . Quando, salvo i casi di forza maggiore di cui all', il contraente non rispetta per la totalità del quantitativo immagazzinato la scadenza del periodo di ammasso contrattuale o il termine di due mesi di cui al paragrafo 4, ogni giorno di inadempimento determina la perdita del 10 % dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3445:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo