Art. 14

In vigore dal 27 nov 1990
Qualora l'autorità preposta al controllo dell'ammasso constati ed accerti che la dichiarazione di cui all', paragrafo 3, lettera a ), è una falsa dichiarazione resa volontariamente o per negligenza grave, il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso . TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 14 Regolamento (UE) 1990/3445 | Portale Normativo