Art. 4
In vigore dal 27 nov 1990
1 .. Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto .
Il conferimento all'ammasso può avvenire per singole partite, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per magazzino .
2 . Durante le operazioni di conferimento, il contraente può tagliare o disossare, in tutto o in parte, i prodotti di cui trattasi, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo oggetto del contratto e che tutti i prodotti ottenuti dalle operazioni di taglio o disossamento vengano immagazzinati . Non oltre l'inizio delle operazioni di conferimento, il contraente manifesta la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà; tuttavia l'ente d'intervento può esigere che tale manifestazione di volontà avvenga almeno due giorni lavorativi, prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita .
I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di apprestamento dovuti al taglio o al dissossamento non possono essere immagazzinati .
3 . Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano per ogni singola partita del quantitativo oggetto del contratto, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'ente d'intervento .
Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato .
_ nel luogo di ammasso, quando le carni siano congelate sul posto,
_ nel luogo di congelazione, quando le carni siano congelate in impianti idonei fuori del luogo di ammasso .
Tuttavia per i prodotti immagazzinati allo stato disossato o tagliato, l'accertamento del peso può avvenire anche nel luogo di disossamento o di taglio .
L'accertamento del peso dei prodotti da conferire all'ammasso non può aver luogo prima della conclusione del contratto .
4 . Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto .
Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi .
5 . Se i prodotti conferiti all'ammasso sono assoggettati al regime di cui all', paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 565/80 :
_ in deroga all'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87, il periodo di tempo ivi previsto è prorogato in modo da coprire il periodo massimo d'ammasso contrattuale, maggiorato di un mese;
_ gli Stati membri possono esigere che le operazioni di conferimento all'ammasso e di assoggettamento al regime di cui all', paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 565/80 siano contestuali . In tal caso, quando un contratto di ammasso privato riguarda un quantitativo costituito da più partite singole immagazzinate in date diverse, ciascuna partita può essere oggetto di una distinta dichiarazione di pagamento . La dichiarazione di pagamento contemplata all'articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 è presentata per ogni singola partita il giorno dell'entrata in magazzino .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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