Art. 7
In vigore dal 27 nov 1990
1 . Salvo casi di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto e i documenti giustificativi vanno presentati all'autorità competente entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo d'ammasso contrattuale . Se i documenti giustificativi non hanno potuto essere presentati entro i termini, benché il contraente si sia fatto parte diligente per procurarseli tempe
stivamente, possono essere concesse dilazioni, globalmente non superiori a sei mesi, per la presentazione dei documenti stessi . Nel caso di applicazione dell', paragrafo 4, la prova viene fornita entro i termini di cui all'articolo 47, paragrafi 2, 4, 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 .
2 . Salvo casi di forza maggiore contemplati all', nonché quelli in cui sia stata avviata un'indagine se il diritto all'aiuto, le autorità competenti pagano l'aiuto al più presto e al massimo entro tre mesi dalla data di presentazione da parte del contraente della domanda di pagamento debitamente corredata dei documenti giustificativi .
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