Art. 2
In vigore dal 27 nov 1990
1 . Il contratto per l'ammasso privato di carni suine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette " contraenti " le quali :
_ esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in uno dei pubblici registri stabiliti dagli Stati membri
e
_ dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità .
2 . Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carni fresche di qualità sana, leale e mercantile ottenute da animali allevati nella Comunità almeno gli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 2 .
3 . Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria . I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall' del regolamento ( CEE ) n . 737/90 . Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario . In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 .
4 . Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori ad un minimo da stabilire per ogni prodotto .
5 . Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate all'ammasso allo stato congelato .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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