Art. 4

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere espletate non oltre il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto . Il conferimento all'ammasso può avvenire per partite singole, ognuna delle quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno per contratto e per magazzino . 2 . Le operazioni di conferimento hanno inizio, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'ente d'intervento . ( 1 ) GU n . L 282 dell'1 . 11 . 1975, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 129 dell'11 . 5 . 1989, pag . 12 . ( 3 ) GU n . L 164 del 29 . 6 . 1985, pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 201 del 31 . 7 . 1990, pag . 9 . ( 5 ) GU n . L 282 dell'1 . 11 . 1975, pag . 19 . ( 6 ) GU n . L 104 dell'11 . 5 . 1971, pag . 12 . ( 7 ) GU n . L 82 del 29 . 3 . 1990, pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 62 del 7 . 3 . 1980, pag . 5 . ( 9 ) GU n . L 199 del 22 . 7 . 1983, pag . 12 . ( 10 ) GU n . L 205 del 3 . 8 . 1985, pag . 5 . ( 11 ) GU n . L 364 del 14 . 12 . 1989, pag . 54 . ( 1 ) GU n . L 124 dell'8 . 6 . 1971, pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 351 del 14 . 12 . 1987, pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 152 del 16 . 6 . 1990, pag . 33 . ( 4 ) GU n . L 114 del 3 . 5 . 1980, pag . 22 . ( 5 ) GU n . L 306 dell'11 . 11 . 1988, pag . 32 . Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato : _ nel luogo di ammasso, quando la carne sia congelata sul posto, _ nel luogo di congelazione, quando la carne sia congelata in impianti idonei fuori del luogo di ammasso . Tuttavia, per i prodotti immagazzinati disossati, l'accertamento del peso può avvenire anche nel luogo di disossamento . L'accertamento del peso dei prodotti da immagazzinare non può aver luogo prima della conclusione del contratto . 3 . Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto . Tale data è il giorno in cui tutti i prodotti oggetto del contratto sono stati consegnati al magazzino definitivo, allo stato fresco o congelato, a seconda dei casi . 4 . Se i prodotti conferiti all'ammasso sono assoggettati al regime di cui all', paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 565/80 : _ in deroga all'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87, il periodo di tempo ivi previsto è prorogato in modo da coprire il periodo massimo d'ammasso contrattuale, maggiorato di un mese; _ gli Stati membri possono esigere che le operazioni di conferimento all'ammasso e di assoggettamento al regime di cui all', paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 565/80 siano contestuali . In tal caso, quando un contratto di ammasso privato riguarda un quantitativo costituito di più partite immagazzinate in date diverse, ciascuna partita può essere oggetto di una distinta dichiarazione di pagamento . La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 è presentata per ogni singola partita il giorno dell'entrata in magazzino .
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