Art. 3
In vigore dal 27 nov 1990
In caso di modifica, nel corso di una campagna, del prezzo rappresentativo del mercato, gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna e nel Portogallo sono adattati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n . 136/66/CEE
per tener conto della modifica del suddetto prezzo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3416:oj#art-3