Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
1 . All'inizio di ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, l'importo dell'aiuto al consumo applicabile in Spagna e in Portogallo è ravvicinato al livello dell'aiuto comune applicabile per la campagna di cui trattasi in ragione successivamente di un quarto, un terzo e la metà della differenza esistente tra ciascuno dei relativi importi e l'importo dell'aiuto comune . 2 . Il livello dell'aiuto comune è applicabile integralmente in Spagna e in Portogallo a decorrere dalla campagna 1994/1995 .
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