Art. 1

In vigore dal 27 nov 1990
L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva è introdotto in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1o gennaio 1991, salvo disposizioni transitorie prese in applicazione degli articoli 90 e 257 dell'atto di adesione . L'importo dell'aiuto è di 43 ecu per 100 chilogrammi in Spagna e di 48 ecu per 100 chilogrammi in Portogallo . Detti importi, sono validi per il calcolo compreso tra il 1o gennaio e il 31 ottobre 1991, fatte salve le misure transitorie previste al primo comma .
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