Art. 5
In vigore dal 9 nov 1990
Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle competenti autorità degli Stati membri il 13 e il 14 novembre 1990. Dette autorità trasmettono le domande alla Commissione entro le ore 12.00 del 16 novembre 1990, distinguendo le quantità richieste, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) dell', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3252:oj#art-5