Art. 5

In vigore dal 9 nov 1990
Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle competenti autorità degli Stati membri il 13 e il 14 novembre 1990. Dette autorità trasmettono le domande alla Commissione entro le ore 12.00 del 16 novembre 1990, distinguendo le quantità richieste, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) dell', paragrafo 2.
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