Art. 1

In vigore dal 9 nov 1990
1. Fino al 31 dicembre 1990 il rilascio dei titoli d'importazione di ciliegie acide congelate senza aggiunta di zucchero, del codice NC ex 0811 90 90, originarie della Iugoslavia, si effettua per un quantitativo aggiuntivo di 5 500 tonnellate. L'immissione in libera pratica di tali ciliegie si effettua per qualsiasi trasformazione, esclusa la fabbricazione di conserve del codice NC 2008. 2. La quantità fissata al paragrafo 1 è assegnata, a) sino a concorrenza di 5 000 t, agli operatori che hanno inoltrato domande di titoli d'importazione per questo prodotto originario della Iugoslavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1201/88, nel 1989 e nel 1990; b) sino a concorrenza di 500 t, agli operatori che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a). Tuttavia, se la quantità di cui alla lettera b) non è oggetto di una domanda di titolo d'importazione o lo è solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato ai richiedenti di cui alla lettera a). 3. Nessuna domanda di titolo può riguardare una quantità superiore a quella menzionata, rispettivamente, alle lettere a) o b) del paragrafo 2. 4. I titoli sono rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 4061/88, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3252 | Portale Normativo