Art. 2
In vigore dal 16 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal raccolto 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 175 del 14. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.
(4) GU n. L 247 del 14. 9. 1985, pag. 11.
Storico versioni
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