Art. 1

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1350/72 è modificato come segue:

In vigore dal 16 ott 1990
1. Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « a) fatto salvo il disposto della lettera b), la superficie delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli; nel caso in cui su tale linea si trovino piante di luppolo, è aggiunta da entrambi i lati della parcella una superficie addizionale di larghezza corrispondente all'ampiezza media dei viali di servizio all'interno del luppoleto; tale superficie supplementare di servizio non deve appartenere ad una strada pubblica; » 2. Nel testo della lettera b) i termini « di più di 5 m di lunghezza », sono sostituiti da « di più di 8 m di lunghezza ».
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