Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal raccolto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 14. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11. (4) GU n. L 247 del 14. 9. 1985, pag. 11.
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