Art. 2

In vigore dal 15 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tuttavia, l', punto 1) entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 9. (2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (6) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
Storico versioni

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