Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:
In vigore dal 15 ott 1990
1) il testo dell', lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«c) 0403 10 02 - 36
0403 90 11 - 69
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aroma-
tizzati né addizionati di frutta
o di cacao»;
2) Il testo dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) la Commissione può prendere misure particolari, secondo la procedura prevista all'articolo 30, per aumentare le possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere che non siano stati oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento, nonché per aumentare le possibilità di smercio di altri prodotti lattiero-caseari, quali la crema.»;
3) nell'allegato, prima del codice NC 1905 20 - Pane con spezie (panpepato), è inserito il seguente codice:
«1905 10 00 Pane croccante detto "Knaeckebrot"».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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