Art. 2
In vigore dal 15 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tuttavia, l', punto 1) entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI
(1) GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 9.
(2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990.
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(6) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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