Art. 5
In vigore dal 27 set 1990
1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio (1), non viene concesso ai produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che presentino domanda di premio per la stessa campagna in base alla « Vieh- und Fleischordnung » di detto paese.
2. Ai fini dell'applicazione dei regimi di cui trattasi, le vacche di razza pura appartenenti alla razza bovina « Schwarzbuntes Milchrind (SMR) » non sono considerate vacche appartenenti a una razza ad orientamento carneo ai sensi dell', punto 4 del regolamento (CEE) n. 1357/80.
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