Art. 3

In vigore dal 27 set 1990
La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione complementare in aggiunta all'importo fissato dalla normativa comunitaria, in caso di esportazione di prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca abbia concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non sono presi in considerazione gli accordi che non prevedano impegni precisi in relazione ai prezzi e ai quantitativi.
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