Art. 4

In vigore dal 27 set 1990
1. Il premio speciale al produttore di carni bovine, previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, non è concesso, per il 1990, ai produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca che presentino domanda di premio per lo stesso anno in base alla « Vieh- und Fleischverordnung » (ordinanza relativa al bestiame bovino e alle relative carni) di detto paese. 2. La Germania comunica alla Commissione, anteriormente al 1o novembre 1990, i sistemi d'identificazione utilizzati per gli animali che abbiano formato oggetto di domanda di premio presentata nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in virtù dell'ordinanza di cui al paragrafo 1.
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