Art. 6
In vigore dal 27 set 1990
La Germania comunica alla Commissione gli inventari delle scorte pubbliche e private entro il 1o novembre 1990.
La comunicazione dell'inventario delle scorte pubbliche è effettuata anteriormente al 1o dicembre 1990 nel caso dei cereali e non appena ultimata la compilazione dell'inventario stesso nel caso del latte scremato in polvere.
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