Art. 5

In vigore dal 27 set 1990
Gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, detentori di prodotti cui si applica il presente regolamento, devono consentire lo svolgimento del censimento e, in particolare, agevolare l'accesso ai locali e ai terreni da visitare a tal fine.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/2761 | Portale Normativo